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APPROFONDIMENTI

Sito cantonale dedicato agli uffici di conciliazione in materia di locazione, legislazione e formulari ufficiali.




 
Ignora collegamentiAmministrazione > Salute e affari sociali > Ufficio di conciliazione in materia di locazione

Ufficio conciliazione in materia di locazione


L'Ufficio di conciliazione è l'autorità che deve essere obbligatoriamente adita per esaminare tutti i litigi connessi con il rapporto di locazione e di affitto.

 

L'istituzione, le competenze e la procedura degli Uffici di conciliazione sono previste dalle norme federali (art. 274a CO) e dalle disposizioni cantonali contenute nella Legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto del 9 novembre 1992 (Lappl).

 

I compiti dell'Ufficio di conciliazione sono i seguenti (art. 6 Lappl):

  • prestare consulenza in tutte le questioni concernenti il rapporto di locazione e di affitto;

  • cercare, ove sia insorta una controversia fra locatore e conduttore, di indurli all'intesa;

  • fungere da depositario delle pigioni ai sensi dell'art. 259g CO;

  • decidere nei casi previsti dalla legge, in particolare dagli art. 259h e 259i, 271 e 271a, 272, 300 CO, nonché dall'art. 37 Lappl;

  • trasmettere le richieste del conduttore alla Pretura competente qualora sia pendente un procedimento di sfratto;

  • fungere da tribunale arbitrale a domanda delle parti.

La consulenza e la procedura davanti all'ufficio di conciliazione è gratuita.

 

L'Ufficio di conciliazione è composto da un presidente, un rappresentante dei locatori  e un rappresentante dei conduttori. Per ogni componente dell'Ufficio è designato un supplente.

 

L'Ufficio di conciliazione è così composto:

 

Presidente: Paola Capiaghi

Presidente supplente: Paola Merlini

Membri: Consuelo Allidi-Cavalleri e Franca Matasci

Membri supplenti: Stefano Mazzoleni e Annamaria Gelil

Segretario: Tazio Ratti

 

L'ufficio di conciliazione di Locarno (No. 7) è competente per i seguenti comuni:

  • Borgnone

  • Brissago

  • Cavigliano

  • Gresso

  • Intragna

  • Isorno

  • Locarno

  • Losone

  • Mosogno

  • Onsernone

  • Palagnedra

  • Ronco s/Ascona

  • Tegna

  • Vergeletto

  • Verscio

Il perito degli immobili:

 

Il perito degli immobili designato dal Comune è tenuto a prestare consulenza ed effettuare constatazioni su incarico di locatori, conduttori e dell'ufficio di conciliazione. In particolare, il perito comunale è chiamato da conduttori e locatori per la stesura del verbale di constatazione danni (che si redige all'entrata e alla restituzione dell'ente locato) se tra locatore e conduttore sorgono delle divergenze.

 

Il costo per l’intervento del perito comunale è di fr. 80.-- per ogni ora (IVA inclusa), ritenuto un minimo di fr. 80.-- per intervento.

A tale importo possono essere aggiunte le spese vive (art. 8 Regolamento della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione del 17 maggio 2005).

I costi dell’intervento del perito sono posti a carico della parte richiedente (art. 7 cpv. 1 Regolamento sopra citato).

  

Il perito della Città di Locarno è:         

Il supplente è:

 

Architetto

Tiziana Gerosa

Via Saleggi 16

6600 Locarno

091 840 90 12

079 279 76 65

 

 

Architetto

Liciano Bernardini

Via Orelli 8

6600 Locarno

078 879 33 66

 



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CONTATTI
Indirizzo:
Città di Locarno
Ufficio conciliazione in materia di locazione 
Via F. Rusca 1
6601 Locarno 1

Telefono:
+41 (0)91 752 16 17

Fax:
+41 (0)91 751 11 77

e-mail:
ufficio.locazione@locarno.ch


Orari:

Lu
14.00 - 16.30

Ma, Me, Gio
08.30 - 11.30