|
L'Ufficio di conciliazione è l'autorità che deve essere obbligatoriamente adita per esaminare tutti i litigi connessi con il rapporto di locazione e di affitto.
L'istituzione, le competenze e la procedura degli Uffici di conciliazione sono previste dalle norme federali (art. 274a CO) e dalle disposizioni cantonali contenute nella Legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto del 9 novembre 1992 (Lappl).
I compiti dell'Ufficio di conciliazione sono i seguenti (art. 6 Lappl):
-
prestare consulenza in tutte le questioni concernenti il rapporto di locazione e di affitto;
-
cercare, ove sia insorta una controversia fra locatore e conduttore, di indurli all'intesa;
-
fungere da depositario delle pigioni ai sensi dell'art. 259g CO;
-
decidere nei casi previsti dalla legge, in particolare dagli art. 259h e 259i, 271 e 271a, 272, 300 CO, nonché dall'art. 37 Lappl;
-
trasmettere le richieste del conduttore alla Pretura competente qualora sia pendente un procedimento di sfratto;
-
fungere da tribunale arbitrale a domanda delle parti.
La consulenza e la procedura davanti all'ufficio di conciliazione è gratuita.
L'Ufficio di conciliazione è composto da un presidente, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori. Per ogni componente dell'Ufficio è designato un supplente.
L'Ufficio di conciliazione è così composto:
Presidente: Paola Capiaghi
Presidente supplente: Paola Merlini
Membri: Consuelo Allidi-Cavalleri e Franca Matasci
Membri supplenti: Stefano Mazzoleni e Annamaria Gelil
Segretario: Tazio Ratti
L'ufficio di conciliazione di Locarno (No. 7) è competente per i seguenti comuni:
-
Borgnone
-
Brissago
-
Cavigliano
-
Gresso
-
Intragna
-
Isorno
-
Locarno
-
Losone
-
Mosogno
-
Onsernone
-
Palagnedra
-
Ronco s/Ascona
-
Tegna
-
Vergeletto
-
Verscio
Il perito degli immobili:
Il perito degli immobili designato dal Comune è tenuto a prestare consulenza ed effettuare constatazioni su incarico di locatori, conduttori e dell'ufficio di conciliazione. In particolare, il perito comunale è chiamato da conduttori e locatori per la stesura del verbale di constatazione danni (che si redige all'entrata e alla restituzione dell'ente locato) se tra locatore e conduttore sorgono delle divergenze.
Il costo per l’intervento del perito comunale è di fr. 80.-- per ogni ora (IVA inclusa), ritenuto un minimo di fr. 80.-- per intervento.
A tale importo possono essere aggiunte le spese vive (art. 8 Regolamento della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione del 17 maggio 2005).
I costi dell’intervento del perito sono posti a carico della parte richiedente (art. 7 cpv. 1 Regolamento sopra citato).
|
Il perito della Città di Locarno è: |
Il supplente è: |
|
Architetto
Tiziana Gerosa
Via Saleggi 16
6600 Locarno
091 840 90 12
079 279 76 65
|
Architetto
Liciano Bernardini
Via Orelli 8
6600 Locarno
078 879 33 66
|
|