L’Ufficio di conciliazione è l’autorità che deve essere obbligatoriamente adita per esaminare tutti i litigi connessi con il rapporto di locazione e di affitto.
L’istituzione, le competenze e la procedura degli Uffici di conciliazione sono previste dalle norme federali (art. 274a CO e Codice di procedura civile) e dalle disposizioni cantonali contenute nella Legge cantonale di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto del 24.6.2010 e dalla Legge d’applicazione del Codice di procedura civile svizzero.
I compiti dell’Ufficio di conciliazione sono i seguenti:
a) prestare consulenza in tutte le questioni concernenti il rapporto di locazione e di affitto;
b) cercare, ove sia insorta una controversia fra locatore e conduttore, di indurli all’intesa;
c) fungere da depositario delle pigioni ai sensi dell’art. 259g CO;
d) formulare proposte di giudizio o decidere nei casi previsti dalla legge e negli altri casi rilasciare l’autorizzazione ad agire in Pretura;
La consulenza e la procedura davanti all’Ufficio di conciliazione è gratuita.
L’Ufficio di conciliazione è composto da un presidente, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori e dal segretario. Per ogni componente dell’Ufficio è designato un supplente.
L’Ufficio di conciliazione di Locarno è così composto:
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Presidente |
Paola Capiaghi |
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Presidente supplente |
avv.Paola Merlini |
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Membro rappresentante dei locatori |
avv. Consuelo Allidi-Cavalleri |
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Sost. membro rappresentante dei locatori |
Stefano Mazzoleni |
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Membro rappresentante dei conduttori |
Franca Matasci |
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Sost. membro rappresentante dei conduttori |
Annamaria Gélil |
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Segretario |
Ratti Tazio |
L’Ufficio di conciliazione di Locarno (No. 7) è competente per i seguenti Comuni: Brissago, Cavigliano, Centovalli, Gresso, Isorno, Losone, Mosogno, Onsernone, Ronco s/Ascona, Tegna, Vergeletto, Verscio
Ogni Comune ha inoltre il suo Perito degli immobili.
Il perito degli immobili designato dal Comune è tenuto a prestare consulenza ed effettuare constatazioni su incarico di locatori, conduttori e dell’Ufficio di conciliazione. In particolare, il perito comunale è chiamato da conduttori e locatori per la stesura del verbale di constatazione danni (che si redige all’entrata e alla restituzione dell’ente locato) se tra locatore e conduttore sorgono delle divergenze.
Il costo per l’ intervento del perito comunale è di fr. 80.-- per ogni ora (IVA inclusa), ritenuto un minimo di fr. 80.-- per intervento. A tale importo possono essere aggiunte le spese vive. I costi dell’intervento del perito sono posti a carico della parte richiedente.