Naturalizzazione e integrazione

L' Ufficio naturalizzazione e integrazione si occupa delle procedure di naturalizzazione dei richiedenti stranieri che inoltrano la domanda per ottenere la cittadinanza svizzera.

Ogni cittadino straniero domiciliato a Locarno ha il diritto di inoltrare una domanda di naturalizzazione a condizione che vengano rispettate determinate condizioni.

Per allestire il dossier vero e proprio i candidati devono contattare l'Ufficio preposto a tale funzione, situato al secondo piano di Palazzo Marcacci, in Piazza Grande 18 a Locarno (lu - ve: 09.00 - 11.45).

Condizioni necessarie per inoltrare una domanda di naturalizzazione

  • Essere in possesso di un Permesso C valido
  • Aver risieduto per almeno 10 anni in Svizzera
  • Aver risieduto per almeno 5 anni in Ticino
  • Aver risieduto per almeno 3 anni a Locarno, inoltre i due anni precedenti deve aver risieduto ininterrottamente in maniera effettiva e concreta a Locarno, durante questo periodo non sono pertanto possibili assenze né fuori cantone né all'estero per alcun motivo
  • Conoscenza scritta e parlata dell’italiano
  • Non aver fatto capo all’aiuto sociale nei 10 anni precedenti la domanda
  • Essere in regola con il pagamento delle imposte
  • Non avere in corso alcuna procedura all’Ufficio esecuzione e fallimenti
  • Rispettare la sicurezza e l’ordine pubblico
  • Avere delle conoscenze elementari di storia, geografia e civica
  • Incoraggiare l’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali esercita l’autorità parentale.

Nella valutazione dei diversi criteri di naturalizzazione, l’autorità comunale tiene in debita considerazione la situazione personale di ogni candidato. Le persone invalide, affette da una grave malattia, oppure che hanno delle gravi difficoltà a leggere e scrivere e che per queste ragioni non adempiono a certe condizioni, ed in particolare alla conoscenza scritta e parlata dell’italiano e alla riscossione di aiuti sociali, possono segnalare queste circostanze al momento dell’inoltro della domanda di naturalizzazione.

Nel calcolo degli anni di residenza in Svizzera, non sono presi in considerazione quelli trascorsi al beneficio di un permesso N (richiedenti l’asilo) o di un permesso L; mentre quelli con il permesso F (ammissione provvisoria), contano la metà.

Gli anni trascorsi in Svizzera tra gli 8 ed i 18 anni contano doppio, ma il soggiorno effettivo deve essere di almeno 6 anni.

Lo straniero che ha frequentato in Ticino almeno 5 anni fra formazione dell'obbligo (esclusa la scuola dell'infanzia) e/o una formazione di livello secondario II presso una scuola ticinese di cui agli articoli 4 rispettivamente 80 e seguenti della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è dispensato dalla frequentazione del corso e dal test sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino.

Lo straniero che non adempie i criteri indicati sopra ma ha ottenuto un titolo del secondario II o un titolo terziario in Ticino, deve sottoporsi al test. Di principio egli è tenuto a frequentare il corso durante il quale gli saranno fornite tutte le nozioni necessarie per far fronte al test, tuttavia, su richiesta scritta (da inviare al Servizio naturalizzazioni a Bellinzona), l'istante può ottenere l'esonero dalla frequenza del corso sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino. Il formulario per l’esenzione deve essere richiesto all’Ufficio Naturalizzazioni.

I candidati dovranno presentare un certificato che attesti il livello A2 per lo scritto e il livello B1 per il parlato, rivolgendosi ad uno degli enti di certificazione di livello internazionale presenti in Ticino. Per la lista dei centri di valutazione o maggiori informazioni sul passaporto delle lingue, si consiglia di visitare il sito del servizio fide (il programma svizzero per la promozione delle competenze linguistiche): www.fide-service.ch

I corsi di cittadinanza sono proposti dall'Istituto della formazione continua del DECS

I candidati alla naturalizzazione non sono più obbligati a conservare il loro domicilio nel comune in cui iniziano la procedura fino alla crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale. Se il Comune ha già svolto tutte le indagini necessarie a verificare l’adempimento di tutte le condizioni di naturalizzazione, l’iter deve essere concluso anche se il candidato si trasferisce in un altro Comune o Cantone.

I figli minorenni possono essere inseriti nella domanda di uno dei due genitori. Se hanno già compiuto 16 anni devono però compilare un dossier separato.

I cittadini stranieri residenti in Ticino dalla nascita e ininterrottamente da almeno dieci anni, possono acquisire in via agevolata la cittadinanza ticinese, se ne fanno richiesta prima del compimento del ventiduesimo anno di età. Il comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha vissuto ininterrottamente nei due anni precedenti l’inoltro della domanda.

I partner registrati di un cittadino svizzero, al momento dell’inoltro della domanda di naturalizzazione devono dimostrate di aver risieduto in Svizzera per almeno 5 anni fra i quali l’anno precedente alla presentazione della candidatura e di vivere da almeno tre anni in unione domestica registrata.

In Svizzera la doppia cittadinanza è ammessa senza limitazioni dal 1. gennaio 1992. Perciò lo straniero naturalizzato non deve più rinunciare alla sua cittadinanza d’origine. È tuttavia possibile che il diritto dello Stato di provenienza preveda la perdita automatica della cittadinanza in caso di acquisto volontario della cittadinanza di un altro Stato.

Profughi provenienti dall'Ucraina

Documenti e link

Ultimo aggiornamento pagina: 30.08.2023, 09:02